Carissimi colleghi,
lo spauracchio del Regio Decreto n. 1296/1938 (il quale all’art. 43, commi 4 e 5, prevede: “Lo studente che si ritiri durante un esame è considerato riprovato. Lo studente riprovato non può ripetere l’esame nella medesima sessione”) continua ad aleggiare nel nostro Ateneo. Nella fattispecie, nell’ex Facoltà di Economia. Infatti, a molti studenti viene proibito di ripresentarsi durante la sessione d’esami proprio in forza di questa norma, ormai desueta.
In verità, sulla materia è intervenuto il D.M. 270/2004, che all’art. 11 recita:
“I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell’attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento: […] d) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio”.
Di conseguenza è l’Ateneo che ha competenza sullo svolgimento degli esami e non già la disposizione pre-repubblicana.
La nostra rappresentante Carlotta Provenza, in data odierna, ha posto un’interrogazione sul merito della questione al Senato Accademico.
ECCO INTERROGAZIONE PER INTERO:
“Oggetto: Richiesta modifica art. 24 del Regolamento didattico di Ateneo.
VISTO l’art. 43, comm 4 e 5, del Regio Decreto n. 1296 del 4 giugno 1938:
“4. Lo studente che si ritiri durante un esame è considerato riprovato.
5. Lo studente riprovato non può ripetere l’esame nella medesima sessione”;
VISTO l’art. 11, comma 7, lett. d), del Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004:
“[I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell’attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento:]
d) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio”;
VISTI gli artt. 22 e 24 del Regolamento didattico di Ateneo, emanato con Decreto rettorale del 15 ottobre 2013;
CONSIDERATO che il D.M. n. 270/2004 assegna l’intera materia della disciplina delle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto al Regolamento didattico dei singoli Atenei, derogando così all’art. 43 del R.D. n. 1296/1938;
CONSIDERATO che gli artt. 22 e 24 nulla prevedono in merito a quanto previsto dall’art. 43, comma 5, del R.D. n. 1296/1938;
CONSIDERATO che nel silenzio del Regolamento didattico d’Ateneo potrebbero verificarsi situazioni di ambiguità in merito al trattamento degli studenti che si ritirano dagli esami di profitto;
CONSIDERATO che l’art. 43 del R.D. n. 1296/1938 risulta essere una norma alquanto anacronistica, al punto da considerare gli studenti che si ritirano dagli esami di profitto come “riprovati”, e pregiudizievole, dato che i ritmi universitari ed il numero di materie sono notevolmente aumentati rispetto a 76 anni fa;
la sottoscritta Carlotta Provenza, rappresentante degli studenti in seno al Senato Accademico,
RICHIEDE
la modifica dell’art. 24, comma 3, del Regolamento didattico d’Ateneo come segue:
“La valutazione del profitto in occasione degli esami deve tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del relativo insegnamento. Nessuna preclusione circa la ripetizione dell’esame di profitto, in caso di bocciatura o ritiro, può essere imposta allo studente.”
Il Rettore ha ribadito espressamente il concetto che il R.D. n. 1296/1938 non può essere avallato dall’Ateneo e dunque non può essere invocato dai docenti al fine di proibire la ripetizione dell’esame nell’arco della stessa sessione.
A tal proposito, il Presidente della Scuola Politecnica Prof. Micari invierà una nota a tutti i docenti.
In caso di abusi, vi preghiamo di segnalarceli mandando una mail al profilo FB “Rete Universitaria Mediterranea” oppure all’indirizzo reteuniversitariamediterranea@gmail.com.
Lo staff di R.U.M. – Rete Universitaria Mediterranea
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