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IMPORTANTE: Aggiornamento apertura Appelli Sessione Estiva!

In questi mesi di apparente silenzio abbiamo continuato a lavorare per il ricoscimento dei nostri diritti, in modo particolare abbiamo rivolto la nostra attenzione sulla piena apertura e sulla regolamentazione delle procedure di ammissione agli appelli in tutte le Scuole. In data 17/07/2014 la nostra proposta di modifica del Regolamento didattico è stata presentata in senato accademico dalla Rappresentante degli studenti RUM Carlotta Provenza ( QUI DI SEGUITO RIPORTATA)
OGGETTO: Richiesta modifica art. 24 del Regolamento didattico di Ateneo.
VISTO l’art. 43, comm 4 e 5, del Regio Decreto n. 1296 del 4 giugno 1938:
“4. Lo studente che si ritiri durante un esame è considerato riprovato.
5. Lo studente riprovato non può ripetere l’esame nella medesima sessione”;
VISTO l’art. 11, comma 7, lett. d), del Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004:
“[I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell’attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento:]
d) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio”;
VISTI gli artt. 22 e 24 del Regolamento didattico di Ateneo, emanato con Decreto rettorale del 15 ottobre 2013;
CONSIDERATO che il D.M. n. 270/2004 assegna l’intera materia della disciplina delle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto al Regolamento didattico dei singoli Atenei, derogando così all’art. 43 del R.D. n. 1296/1938;
CONSIDERATO che gli artt. 22 e 24 nulla prevedono in merito a quanto previsto dall’art. 43, comma 5, del R.D. n. 1296/1938;
CONSIDERATO che nel silenzio del Regolamento didattico d’Ateneo potrebbero verificarsi situazioni di ambiguità in merito al trattamento degli studenti che si ritirano dagli esami di profitto;
CONSIDERATO che l’art. 43 del R.D. n. 1296/1938 risulta essere una norma abrogata dal successivo D.M. n. 270/2004 .
la sottoscritta Carlotta Provenza, rappresentante degli studenti in seno al Senato Accademico,

RICHIEDE

la modifica dell’art. 24, comma 3, del Regolamento didattico d’Ateneo come segue:
“La valutazione del profitto in occasione degli esami deve tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del relativo insegnamento. Nessuna preclusione circa la ripetizione dell’esame di profitto, in caso di bocciatura o ritiro, può essere imposta allo studente.

A seguito di questa NOSTRA richiesta abbiamo ottenuto un incontro con il Rettore che ha espresso un parere positivo a riguardo. Abbiamo precisato che i precedenti tentativi non avevamo risolto le problematiche sollevate dagli studenti e che la lacuna lasciata dal nostro regolamento rimetteva ancora una volta alla discrezionalità del docente la possibilità di ripresentarsi all’appello successivo. Da entrambe le parti c’è stata la volontà di risolvere il problema definitivamente, ma sia il rettore che la nuova Delegata alla didattica hanno sottolineato che le procedure per la modifica del regolamento didattico d’Ateneo richiede mesi a causa della necessaria approvazione da parte del MIUR. Stiamo lavorando in sinergia con la Delegata alla didattica per ottenere una delibera che obblighi i Dipartimenti al rispetto del Regolamento didattico d’Ateneo che prevede almeno sei appelli “sfruttabili” in un anno

STAFF RUM
“CONTRO L’INDIFFERENZA PER FARE LA DIFFERNZA”

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