Cari colleghi, in data 6 Aprile 2014 si è svolta la seduta del Senato Accademico.
Ecco i punti più importanti trattati:
- Calendario didattico d’ateneo A.A. 2014/15
Presentazione domanda di laurea per la sessione autunnale dal 1 al 31 luglio 2014
Esami di profitto: 2 settembre al 25 settembre 2014
Inizio delle lezioni primo semestre 29 settembre al 17 dicembre 2014
Presentazione domanda di laurea per la sessione autunnale dal 1 al 20 gennaio 2015
Esami di profitto: dal 8 gennaio al 28 febbraio 2015( almeno tre appelli)
Sessione di laurea straordinaria dal 1 al 31 marzo 2015
Inizio delle lezioni secondo semestre 2 marzo al 31 maggio
Esami di profitto: 1 giugno al 18 luglio ( almeno tre appelli)
Sessione di laurea estiva: 1 luglio al 30 luglio
Esami di profitto: 2 settembre al 25 settembre (almeno 2 appelli)
Sessione di laurea autunnale: 21 settembre al 20 ottobre
Le Scuole devono inserire OBBLIGATORIAMENTE una settimana nel primo semestre e una nel secondo semestre per gli esami di profitto per i f.c. e per i part time( se non hanno lezioni in quel semestre).
Dopo lunghe lotte siamo riusciti ad ottenere 8 appelli per tutti, più 2 per i fuori corso.
Il tanto agognato appello di dicembre sarà deliberato dalla Scuola dividendo i due appelli di settembre in uno a settembre ed uno a dicembre.
- REGOLAMENTAZIONE DELL’ISTITUZIONE DELLA “SOSPENSIONE” DELLA CARRIERA
Tale regolamento serve a tutti questi studenti che devono frequentare altri corsi tipo:
- Master di I e II livello;
- Scuole di specializzazione;
- Corsi di Dottorato di Ricerca;
- Corsi di studio di una Accademia militare;
- Corsi di studio di un Ateneo estero;
- Corsi PAS;
- Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA);
- Corsi di studio di una Accademia di Belle Arti o di altre Istituzioni AFAM.
E che quindi necessitano della sospensione, cioè del congelamento della carriera.
La commissione Attività didattica e assicurazione della qualità della formazione proponeva:
“Nel caso in cui la richiesta di sospensione sia inoltrata in corso d’anno accademico le tasse e i contributi versati per l’iscrizione o l’immatricolazione non sono rimborsabili. Gli esami eventualmente sostenuti nel periodo precedente la richiesta di “sospensione” e, comunque, nel medesimo anno accademico della sospensione dovranno essere annullati, con apposito Decreto Rettorale, dato che la sospensione si riferisce ad almeno un intero anno accademico;“
Dopo un intervento della nostra Senatrice Accademico Carlotta Provenza si è giunti a questa modifica:
“Nel caso in cui la richiesta di sospensione sia inoltrata in corso d’anno accademico le tasse e i contributi versati per l’iscrizione o l’immatricolazione sono rimborsabili nella misura della seconda rata”
Carlotta Provenza
Senatore Accademico R.U.M.